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T.U. 13/01/2006

a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante,oppure b) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento. 2 In ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione. Relazione all’articolo 147 Viene recepito l’art. 61, direttiva 2004/18, che pone un limite ai lavori complementari affidabili in via diretta al concessionario. Tale disciplina era già stata recepita dall’art. 2, comma 3, ultimo periodo, l. n. 109 del 1994. Sezione III – Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministra zioni aggiudicatrici

Art. 148 (Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici) (art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, l. n. 109 del 1994)

1. Il concessionario che è un’amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Relazione all’articolo 148 Viene recepito l’articolo 62, direttiva 2004/18, conforme all’art. 3, comma 3, direttiva 93/37, già recepito dall’art. 2, l. n. 109 del 1994. Invero, dall’esegesi dell’art. 2, l. n. 109 del 1994, si evince che le disposizioni speciali ivi dettate per gli appalti del concessionario, riguardano solo l’ipotesi in cui il concessionario non sia, a sua volta, un’amministrazione aggiudicatrice. Sezione IV – Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Art. 149 (Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici) (art. 63, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, l. n. 109 del 1994) 1 I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano a terzi, ai sensi 2 dell’articolo 146, appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 142, comma 3 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall’articolo 66. 4 5 Non è necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui 6 all’articolo 57. 7 8 Fermo quanto disposto dall’articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese 9 che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. 10 Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all’articolo 156, non si 11 considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156. 12 13 Per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, 14 direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare 15 un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessiona- rio, è soggetta all’influenza 16 dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o 17 alle norme che disciplinano l’impresa stessa. 18 19 L’influenza dominante è presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in 20 una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa: 21 a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; 22 oppure 23 b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; 24 oppure 25 c) può designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di 26 vigilanza dell’impresa. 27 28 L’elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso 29 l’elenco è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. 30 31 Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo, e trasmettono all’Autorità una relazione sulle concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni aggiudicatrici e sugli appalti da questi affidati a terzi. Relazione all’articolo 149 Viene recepito l’articolo 63, direttiva 2004/18, conforme alla precedente direttiva (art. 3, comma 4, direttiva 93/37). Limitatamente agli appalti di lavori che eccedono la soglia di cui all’articolo 28, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici devono applicare le forme di pubblicità di cui all’articolo 66 (così dispone l’art. 63, direttiva 18/2004, che rinvia alle forme di pubblicità di cui all’articolo 36 della medesima direttiva). L’art. 63, comma 1, della direttiva, impone infatti agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché detti soggetti rispettino le misure di pubblicità di cui all’articolo 64, che a sua volta rinvia all’articolo 36 della direttiva. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. All’uopo, è stato dettato il comma 7, che prevede un meccanismo volto ad attivare la vigilanza dell’Autorità. Va ricordato che la disciplina applicabile agli appalti dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici è compiutamente delineata dall’articolo 142, che a sua volta riproduce con coordinamento l’art. 2, comma 2, lett. b), e comma 3, l. n. 109 del 1994. Al comma 3, la salvezza del disposto dell’articolo 253, comma 25, vuole richiamare l’attenzione sulla circostanza che in caso di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002, il concessionario ha comunque l’obbligo di appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.

Art. 150 (Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici) (art. 64, direttiva 2004/18) 1 Nelle ipotesi di cui all’articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell’articolo 66. 2 I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. Relazione all’articolo 150 Viene recepito fedelmente l’art. 64, direttiva 2004/18. V. anche relazione all’articolo 149.

Art. 151 (Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici) (art. 65, direttiva 2004/18) 1 Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ri- strette e negoziate) . 2 Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell’articolo 70. Relazione all’articolo 151 Viene recepito fedelmente l’articolo 65, direttiva 2004/18, a sua volta ripro duttivo dell’art. 16, direttiva 93/37. V. anche relazione all’articolo 149. Capo III – Promotore finanziario, società di progetto

Art. 152 (Disciplina comune applicabile)

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:  - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);  - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

-della parte IV (contenzioso);

-della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie) . 1 Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore. 2 Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento. Relazione all’articolo 152 Allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, la norma in commento opera una ricognizione delle norme applicabili al project financing, in aggiunta a quelle per esso specificamente dettate.

Art. 153 (Promotore) (art. 37 bis, l. n. 109 del 1994)

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla rea- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. lizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economicofinanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economicofinanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti. 2 Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, 3 organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli 4 articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consor- ziati con enti finanziatori e 5 con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori 6 ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 7

 

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